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Video realizzato dalla Casa delle Donne di Bologna: da vedere!
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Art. 24 Congedo per le donne vittime di violenza di genere 1.
Il decreto attuativo del Jobs Act sulla conciliazione lavoro-famiglia istituisce un congedo di tre mesi, anche non continuativi, interamente retribuito, per donne vittime di violenza di genere: come funziona.
Le vittime di violenza di genere possono chiedere un congedo dal lavoro di tre mesi, con diritto all’intera retribuzione, per partecipare a specifici percorsi di sostegno, oppure la trasformazione in part-time, per un determinato periodo di tempo.
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Il “codice rosa” un pericolo per le donne
“Le vittime obbligate alla denuncia al Ps”
Corriere della Sera, la 27ma ora